venerdì, 19 aprile 2024 | 16:16

Congedo parentale genitori: indennità per l'ulteriore mensilità fino al sesto anno del bambino

L'Inps fornisce le istruzioni per il riconoscimento dell'indennità dell'ulteriore periodo di congedo parentale, previsto in favore dei lavoratori dipendenti entro il sesto anno di vita del bambino, in base all'aumento disposto dalla Legge di Bilancio 2024 (INPS - circolare 18 aprile 2024 n. 57)

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Congedo parentale genitori: indennità per l'ulteriore mensilità fino al sesto anno del bambino

L'Inps fornisce le istruzioni per il riconoscimento dell'indennità dell'ulteriore periodo di congedo parentale, previsto in favore dei lavoratori dipendenti entro il sesto anno di vita del bambino, in base all'aumento disposto dalla Legge di Bilancio 2024 (INPS - circolare 18 aprile 2024 n. 57)

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In materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, la Legge di Bilancio 2024 (art. 1, co. 179, L 30 dicembre 2023 n. 213) ha elevato, dal 30 per cento al 60 per cento della retribuzione, l'indennità di congedo parentale per un'ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). Per il solo anno 2024 l'elevazione della suddetta indennità è pari all'80 per cento della retribuzione (invece del 60 per cento).

L'incremento dell'indennità si applica ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

Destinatari

L'elevazione dell'indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori.

Pertanto, se un genitore è lavoratore dipendente e l'altro genitore appartiene ad altra categoria lavorativa, l'ulteriore mese di congedo parentale indennizzato al 60 per cento della retribuzione (80 per cento per il solo anno 2024) spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

L'elevazione dell'indennità:

- è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) del minore;

- si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari.

Misura dell'indennità

La modifica normativa non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato, ma dispone l'elevazione dell'indennità al 60 per cento della retribuzione (80 per cento per il solo anno 2024) per un ulteriore mese (rispetto a quello già previsto dall'art. 1, co. 359, L 29 dicembre 2022 n. 197 - Legge di Bilancio 2023) dei 3 spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all'altro.

Tale elevazione interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria;

L'ulteriore mese di congedo parentale indennizzato è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. La fruizione "alternata" tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Conseguentemente, entro i limiti massimi di entrambi i genitori previsti (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o entro 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età, il congedo parentale di entrambi i genitori o del cosiddetto "genitore solo" risulta indennizzabile come di seguito:

- un mese è indennizzato all'80 per cento della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;

- un ulteriore mese è indennizzato al 60 per cento della retribuzione (80 per cento per il solo anno 2024), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;

- sette mesi sono indennizzati al 30 per cento, a prescindere dalla situazione reddituale;

- i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente abbia un reddito inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'AGO.

Fermi restando i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, nonché i termini temporali entro cui è possibile fruirne:

1) i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione - per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 - sono indennizzati all'80 per cento della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese;

2) i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione - per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023 - sono indennizzati all'80 per cento della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese. I periodi di congedo parentale di cui al presente punto 2, sempre fino al limite di un mese, se fruiti, a partire dal 1° gennaio 2025, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione - per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023 - sono indennizzati al 60 per cento della retribuzione anziché all'80 per cento;

3) i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30 per cento della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del mese indennizzato all'80 per cento di cui al precedente punto 1 e del mese indennizzato all'80 per cento - 60 per cento di cui al precedente punto 2);

4) i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi) non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'AGO. In tale ultimo caso sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione.

L'Inps precisa che il congedo parentale è indennizzabile in misura maggiorata (come previsto dalle Leggi di Bilancio rispettivamente per l'anno 2023 e per l'anno 2024) anche nei casi in cui il congedo di maternità termini successivamente al 31 dicembre 2022 o al 31 dicembre 2023, per effetto dei periodi di interdizione prorogata dopo il parto disposti dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro.


Decorrenza della misura maggiorata

L'elevazione dell'indennità (al 60 per cento della retribuzione e all'80 per cento per il solo anno 2024) interessa esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023.

Ne consegue che il diritto all'ulteriore mese di congedo parentale indennizzato nella misura dell'80 per cento della retribuzione per l'anno 2024 e al 60 per cento della retribuzione a partire dal 2025, spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, dopo il 31 dicembre 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio, oppure, di congedo di paternità alternativo.

Considerato, inoltre, che l'ulteriore mese di congedo parentale, indennizzato all'80 per cento per l'anno 2024 e al 60 per cento della retribuzione a partire dall'anno 2025, spetta solo ai lavoratori dipendenti, in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata, o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre, rilevando, invece, il solo termine finale del congedo di paternità.

Presentazione della domanda

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:

- tramite il portale istituzionale www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page attraverso il percorso "Lavoro" - "Congedi, permessi e certificati";

- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

- tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Di seguito alcuni esempi per rendere più chiara l'applicazione della nuova disposizione

Esempio A)

- Figlio nato il 20 novembre 2023;

- la madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 20 febbraio 2024;

- il padre fruisce di 2 mesi di congedo parentale dal 21 novembre 2023 al 20 gennaio 2024.

Il mese di congedo parentale dal 21 novembre 2023 al 20 dicembre 2023 è indennizzabile all'80 per cento della retribuzione (art. 1, co. 359, L 29 dicembre 2022 n. 197 - Legge di Bilancio 2023).

Il periodo di congedo parentale dal 21 dicembre 2023 al 31 dicembre 2023 è indennizzabile al 30 per cento della retribuzione.

Il periodo di congedo parentale dal 1° gennaio 2024 al 20 gennaio 2024 è indennizzabile all'80 per cento della retribuzione (art. 1, co. 179, L 30 dicembre 2023 n. 213 - Legge di Bilancio 2024).

Ai genitori residuano 10 giorni di congedo parentale indennizzabile all'80 per cento, se fruiti entro il 2024, altrimenti al 60 per cento se fruiti dal 1° gennaio 2025 ed entro il compimento di 6 anni di età del figlio.

Esempio B)

- Madre lavoratrice dipendente che fruisce del congedo di maternità, esclusivamente dopo il parto, dal 15 settembre 2023 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2024;

- il padre lavoratore dipendente fruisce di tre mesi di congedo parentale dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 di cui un mese indennizzato all'80 per cento della retribuzione (art. 1, co. 359, L 29 dicembre 2022 n. 197 - Legge di Bilancio 2023) e due mesi indennizzati al 30 per cento della retribuzione (si tratta dei suoi tre mesi non trasferibili all'altro genitore);

- il padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 10 gennaio 2024 al 9 febbraio 2024.

Il mese di congedo parentale fruito dal padre nel corso dell'anno 2024 è indennizzabile solo al 30 per cento e non all'80 per cento della retribuzione, in quanto l'elevazione dell'indennità è prevista solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all'altro.

La madre, concluso il periodo di congedo di maternità, potrà fruire del mese di congedo parentale indennizzato all'80 per cento (se fruito entro i 6 anni di vita del figlio nel 2024, altrimenti al 60 per cento se fruito a partire dal 1° gennaio 2025).

Esempio C)

- Figlio nato il 15 agosto 2023 e decesso in pari data della madre lavoratrice dipendente;

- il padre lavoratore dipendente fruisce del congedo di paternità alternativo per il periodo residuo non fruito dalla madre fino al 15 novembre 2023;

- il padre fruisce altresì di cinque giorni di congedo di paternità obbligatorio dal 12 al 16 dicembre 2023 e di altri cinque giorni dal 9 al 13 gennaio 2024, adempiendo in tale modo all'obbligo di fruire di 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (15 agosto 2023 - 15 gennaio 2024).

Avendo terminato il periodo di congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023, il padre ha diritto a un mese di congedo parentale indennizzabile all'80 per cento della retribuzione (art. 1, co. 359, L 29 dicembre 2022 n. 197 - Legge di Bilancio 2023) e a un ulteriore mese di congedo parentale (art. 1, co. 179, L 30 dicembre 2023 n. 213 - Legge di Bilancio 2024) indennizzabile all'80 per cento della retribuzione, se fruito entro i l 31 dicembre 2024, oppure, al 60 per cento se fruito dal 1° gennaio 2025 ed entro il compimento di 6 anni di età del figlio.

La previsione che l'elevazione si applichi ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023, non è una condizione per il diritto all'elevazione dell'indennità di congedo parentale per un mese ulteriore, bensì un termine iniziale di decorrenza della nuova disposizione.

Pertanto, nel caso di figlio nato a partire dal 1° gennaio 2024, il diritto all'elevazione per un ulteriore mese dell'indennità di congedo parentale dal 30 per cento all'80 per cento della retribuzione per il 2024 (al 60 per cento a partire dal 1° gennaio 2025) spetta a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.

Esempio D)

- Figlio nato il 16 gennaio 2024;

- madre non lavoratrice;

- padre lavoratore iscritto alla Gestione separata;

- il padre fruisce di sei mesi di congedo parentale indennizzati al 30 per cento della retribuzione (in quanto l'elevazione spetta solo ai lavoratori dipendenti) dal 1° maggio 2024 al 31 ottobre 2024;

- in data 1° giugno 2025 la madre inizia un rapporto di lavoro dipendente e chiede due mesi di congedo parentale dal 1° luglio 2025 al 31 agosto 2025.

Alla madre spetta un mese indennizzabile all'80 per cento della retribuzione (art. 1, co. 359, L 29 dicembre 2022 n. 197 - Legge di Bilancio 2023) e un ulteriore mese indennizzabile al 60 per cento della retribuzione (art. 1, co. 179, L 30 dicembre 2023 n. 213 - Legge di Bilancio 2024). Le residuano altri tre mesi di congedo parentale, di cui uno indennizzabile al 30 per cento della retribuzione e due non indennizzabili, oppure, indennizzabili se la madre ha un reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria.

Esempio E)

- Madre lavoratrice iscritta alla Gestione separata con fine periodo di maternità 27 maggio 2024;

- padre lavoratore libero professionista iscritto presso una Cassa previdenziale per i liberi professionisti;

- la madre fruisce di un mese di congedo parentale indennizzato al 30 per cento della retribuzione dal 1° al 30 giugno 2024;

- il padre non fruisce di congedo parentale;

- la madre in data 1° giugno 2025 inizia un rapporto di lavoro dipendente. Fruisce di due mesi di congedo parentale dal 1° luglio 2025 al 31 agosto 2025.

Dei due mesi di congedo parentale fruiti come lavoratrice dipendente, un mese è indennizzabile all'80 per cento della retribuzione (art. 1, co. 359, L 29 dicembre 2022 n. 197 - Legge di Bilancio 2023) e un ulteriore mese al 60 per cento (art. 1, co. 179, L 30 dicembre 2023 n. 213 - Legge di Bilancio 2024), in quanto i due mesi rientrano all'interno dei tre mesi non trasferibili. Alla madre residuano altri tre mesi di congedo parentale indennizzabili al 30 per cento della retribuzione.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

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