giovedì, 18 aprile 2024 | 14:24

Soppressione Commissioni mediche del MEF: istanze presentate dal 1° giugno 2023

La competenza relativa all'accertamento e alla valutazione delle condizioni di inabilità e di inidoneità al lavoro nei confronti del personale civile delle Amministrazioni statali, degli Enti pubblici non economici e degli Enti locali, sono in capo all'INPS (INPS - messaggio 18 aprile 2024 n. 1535)

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Soppressione Commissioni mediche del MEF: istanze presentate dal 1° giugno 2023

La competenza relativa all'accertamento e alla valutazione delle condizioni di inabilità e di inidoneità al lavoro nei confronti del personale civile delle Amministrazioni statali, degli Enti pubblici non economici e degli Enti locali, sono in capo all'INPS (INPS - messaggio 18 aprile 2024 n. 1535)

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Dal 1° giugno 2023, ai sensi dell'articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del DL 21 giugno 2022, n. 73, sono state trasferite all'INPS le funzioni già svolte dalle Commissioni mediche di verifica istituite presso il Ministero dell'Economia e delle finanze. In particolare, il Legislatore ha trasferito all'Istituto l e competenze relative agli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa nei confronti del personale delle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, degli Enti pubblici non economici, nonché del personale degli Enti locali. Inoltre, il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze e del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 31 maggio 2023, all'articolo 2, comma 2, specifica che: "Le funzioni delle commissioni mediche di verifica trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale sono quelle relative:

- all'accertamento e valutazione delle condizioni di inabilità e di inidoneità al lavoro nei confronti del personale civile delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti locali;

- agli accertamenti medico-legali nei confronti dei familiari superstiti dei dipendenti suddetti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità


Pertanto, per le istanze presentate a decorrere dal 1° giugno 2023 la competenza relativa all'accertamento e alla valutazione delle condizioni di inabilità e di inidoneità al lavoro nei confronti del personale civile delle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, all'accertamento e alla valutazione delle condizioni di inabilità e di inidoneità al lavoro nei confronti del personale civile delle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, degli Enti pubblici non economici e degli Enti locali, nonché gli accertamenti medico-legali nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità sono in capo all'INPS.

Conseguentemente, le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali non possono più effettuare gli accertamenti sanitari relativi alle domande presentate dal 1° giugno 2023, che sono di competenza dell'Istituto; le medesime Commissioni provvedono a definire le visite mediche delle eventuali domande ancora pendenti alla data del 31 maggio 2023.


Di Francesca Esposito

Fonte normativa

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