giovedì, 18 aprile 2024 | 12:04

CCNL logistica, trasporto e spedizione: versamento contribuzione per il secondo semestre

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Sanilog, per il personale dipendente delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni, ricorda che entro e non oltre il 16 maggio 2024, le aziende dovranno versare la seconda rata semestrale di contribuzione per il periodo 1° luglio 2024 – 31 dicembre 2024

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CCNL logistica, trasporto e spedizione: versamento contribuzione per il secondo semestre

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Sanilog, per il personale dipendente delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni, ricorda che entro e non oltre il 16 maggio 2024, le aziende dovranno versare la seconda rata semestrale di contribuzione per il periodo 1° luglio 2024 – 31 dicembre 2024

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Con Circolare n. 1/2024, Sanilog – Il Fondo Sanilog ha rammentato la scadenza del 16 maggio p.v. per il versamento da parte delle aziende della seconda rata di contributi pari a 75 euro per ciascun dipendente in forza alla data del 30 aprile 2024. Il versamento si riferisce al periodo compreso tra l’1 luglio e il 31 dicembre 2024, e dovrà essere effettuato come sempre tramite il modello F24.

Per riscontrare la correttezza dell’elenco della forza lavoro e conoscere l’importo totale del versamento, dal 2 maggio entro e non oltre il 16 maggio 2024, l’azienda dovrà accedere alla propria area riservata, verificare la distinta di contribuzione del “II semestre 2024” ed effettuare la registrazione di eventuali nuove assunzioni o cessazioni.

Il Fondo ricorda che il ritardato pagamento del contributo da parte dell’azienda comporterà la sospensione della copertura Sanilog dei dipendenti dal 1° luglio 2024 e la successiva comunicazione dell'omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria (art. 8 del Regolamento). In caso di omissione contributiva l’azienda ha infatti una responsabilità diretta nei confronti dei propri dipendenti; segnaliamo infatti che in base al vigente CCNL logistica, trasporto e spedizione “…l’azienda che ometta il versamento dei contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo sia per l’omissione contributiva che per la perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito”.

Infine, in base al Regolamento, in caso di cessazione dell’attività lavorativa del lavoratore, la copertura sarà comunque erogata fino alla fine del semestre pagato e il datore di lavoro potrà trattenere la quota di contributi versati per i mesi successivi alla cessazione.

Per ogni richiesta di chiarimento e comunicazione di eventuali incongruenze tra i lavoratori in forza e quanto risulta registrato nella suddetta distinta, il fondo invita a contattare il supporto dedicato alle aziende all’indirizzo di posta elettronica: infoaziende@fondosanilog.it.

di Assia Olivetta

Rassegna Stampa

· iQnotizie - Sanilog: scadenza del versamento del primo semestre 2024, del 30 ottobre 2023, di Assia Olivetta


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