lunedì, 04 marzo 2024 | 10:54

Decreto PNRR: dal 1° ottobre "patente" a crediti per i cantieri edili

La "patente" viene rilasciata alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 29, DL 2 marzo 2024 n. 19, pubblicato nella GU n. 52 del 2 marzo 2024)

Newsletter Inquery

Decreto PNRR: dal 1° ottobre "patente" a crediti per i cantieri edili

La "patente" viene rilasciata alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 29, DL 2 marzo 2024 n. 19, pubblicato nella GU n. 52 del 2 marzo 2024)

Seguici su:



Ai fini del rilascio della patente è necessario il possesso di specifici requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi;

c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi;

d) possesso del DURC;

e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell'Ispettorato del lavoro.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti interessati di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo:

- accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: 10 crediti;

- accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: 7 crediti;

- provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, DL 22 febbraio 2002 n. 12: 5 crediti;

- riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

1) la morte: 20 crediti;

2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti;

3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti.

Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi. L'ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.

L'amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi ne dà notizia, entro 30 giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro 30 giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti.


I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti, dei corsi di formazione previsti. Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 152. Trascorsi 2 anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti, previa trasmissione alla competente sede dell'INL di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti. Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione.

Una dotazione inferiore a 15 crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati. Con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, l'attività in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a 15 crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici per un periodo di 6 mesi.

Le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso.

di Francesca Esposito


Fonte normativa