martedì, 20 febbraio 2024 | 17:24

Conversione Milleproroghe: estensione di alcune agevolazioni fiscali e del ravvedimento speciale

Tra le varie novità contenute nella conversione in legge del decreto legge n. 215/2023 anche la proroga dell’esenzione IVA per gli enti del Terzo settore, la proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, le misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione, l’esenzioni ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari (A.C. 1633-A)

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Conversione Milleproroghe: estensione di alcune agevolazioni fiscali e del ravvedimento speciale

Tra le varie novità contenute nella conversione in legge del decreto legge n. 215/2023 anche la proroga dell’esenzione IVA per gli enti del Terzo settore, la proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, le misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione, l’esenzioni ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari (A.C. 1633-A)

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Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (art. 3, co. 12-ter)

Il comma in esame amplia la facoltà prevista dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023, di cumulare le agevolazioni fiscali nazionali per interventi di risparmio energetico e i contributi regionali (o delle province autonome di Trento e Bolzano) ai casi di contributi erogati negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, in luogo dei soli anni 2023 e 2024 previsti dal testo vigente.

Proroga esenzione IVA per enti del Terzo settore (art. 3, co. 12-sexies)

Sono prorogate al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’Iva – applicabili anche agli enti del Terzo settore - recate dal D. L. n. 146 del 2021 in materia fiscale. Tali disposizioni intervengono sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche volte a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerate in ogni caso aventi natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA (comma 15- quater del citato D.L. 146/2021). Inoltre, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del terzo settore, si prevede di applicare il regime IVA speciale c.d. forfetario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 (comma 15-quinquies).

Ravvedimento speciale (art. 3, co. 12 undecies)

Viene estesa la possibilità di usufruire del ravvedimento speciale, disciplinato dall’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge di bilancio 2023, alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. L’importo dovuto è rateizzabile con l’applicazione di interessi nella misura del 2 per cento annuo. Nel dettaglio il cd. ravvedimento speciale consente di sanare le violazioni dichiarative con la riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo edittale. L’estensione prevista dalla nuova norma avviene tenuto conto delle precisazioni e dei chiarimenti contenuti all’art. 21, commi 1 e 2, del DL 30 marzo 2023, n. 34, per quanto non diversamente previsto.

Proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti (art. 3, co. 12-duodecies)

Il presente comma estende l’applicabilità delle norme disposte dall’articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 relative allo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A., delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e le mutue assicuratrici, nonché delle associazioni e delle fondazioni, alle assemblee sociali tenute entro il 30 aprile 2024. L'applicabilità di tali norme era stata già estesa dal 31 dicembre 2020 al 31 luglio 2021, quindi al 31 dicembre 2021, poi al 31 luglio 2022 e, infine ulteriormente prorogato al 31 luglio 2023. Per effetto della disposizione in esame il termine di applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie viene ulteriormente prorogato al 30 aprile 2024.

Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione (art. 3, co. 12-terdieces, 12-quaterdieces, 12-quinquiesdecies)

Il comma 12-terdecies, al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a trentasei anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro annui, stabilisce che le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto il contratto preliminare registrato di acquisto della casa di abitazione, a condizione che la stipulazione del contratto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia formalizzata entro il 31 dicembre 2024.
Il comma 12-quaterdiecies riconosce un credito d’imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma precedente. In particolare, la norma dispone che nei casi di atti definitivi stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli acquirenti è attribuito un credito d’imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quanto previsto dalla misura introdotta dal comma 12-terdecies. Il credito d’imposta è utilizzabile nell'anno 2025 con le modalità previste dal comma 7 del richiamato articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021.
Il comma 12-quinquiesdecies provvede, infine, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi precedenti.

Esenzioni ai fini IRPEF redditi dominicali e agrari (art. 13, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater)

Il comma 3-bis novella l'articolo 1, comma 44, della L. n. 232/2016, aggiungendo un nuovo periodo che disciplina il regime di agevolazione IRPEF per gli anni 2024-2025 per i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) che rispettano le definizioni previste all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che sono iscritti nella previdenza agricola, che sono diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il nuovo regime prevede che fino a 10.000 euro i redditi citati sono totalmente esenti ai fini dell’imposta, mentre per la parte eccedente i 10.000 euro, ma non superiore a 15.000 euro, essi concorrano alla partecipazione al reddito complessivo per il 50 per cento. Per la parte eccedente i 15.000 euro, i redditi concorrono infine integralmente alla formazione del reddito complessivo.
I commi 3-ter e 3-quater dispongono in merito alla copertura finanziaria.

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Proroga termini in materia di Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia (art. 17-ter)

L’articolo in esame proroga l’operatività di alcune esenzioni fiscali e contributive disposte a favore delle imprese ubicate all’interno della Zona franca istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 che abbiano subito riduzione di fatturato in conseguenza del sisma.

di Daniela Nannola

Rassegna Stampa

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