In GU il Decreto energia
Pubblicato nella GU n.228/2023, il decreto legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. Di seguito una sintesi delle misure del provvedimento, entrato in vigore lo scorso 30 settembre
In GU il Decreto energia
Pubblicato nella GU n.228/2023, il decreto legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. Di seguito una sintesi delle misure del provvedimento, entrato in vigore lo scorso 30 settembre
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Misure urgenti contro il caro prezzi (art. 1)
Le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali e le forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%.
Ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico è riconosciuto, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il medesimo bonus sociale.
Social card, di trasporto pubblico e di borse di studio (art. 2)
Al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, ai beneficiari è consentito l’uso della social card oggi utilizzata per l’acquisto di generi alimentari dai nuclei familiari con ISEE fino a 15 mila euro, anche per l’acquisto di carburanti, nonché in alternativa a quest’ultimi di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale.
Si incrementa il fondo destinato all’attribuzione di un buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale o di trasporto ferroviario nazionale, spettante alle persone fisiche che, nell’anno 2022, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Si incrementa il fondo destinato alle borse di studio per l’accesso agli studi universitari, così da garantire anche gli studenti idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali.
Agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (art. 3)
Al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2024, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette “imprese energivore”), sono stati disciplinati, tra l’altro, i presupposti di accesso al regime agevolativo e il superamento del sistema degli scaglioni per la modulazione del beneficio - in funzione dell'intensità elettrica delle singole imprese - a favore di un valore unico per tutte le imprese che versino in determinate condizioni.
Misure in materia di versamenti fiscali (art. 4)
I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all'art.6, commi 2-bis e 3, DLgs 18 dicembre 1997, n. 471, possono avvalersi del ravvedimento operoso, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.
Resta fermo che le violazioni regolarizzate non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 12, co. 2, DLgs 18 dicembre 1997, n. 471.
Cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese (art. 5)
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia che, nell’esercizio in corso, acquisiscano il compendio aziendale di un’impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa possono registrare, in sede di rilevazione iniziale, gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate dell’impresa in liquidazione in base al valore di carico alla data di trasferimento, come risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziché al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra i due importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole.
Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria (art. 6)
In coerenza con l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, l'articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo decreto legislativo, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario.
di Anna Russo
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