Definizione agevolata delle controversie tributarie: liti pendenti in Cassazione
Forniti chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle controversie tributarierelative alle liti pendenti in Cassazione aventi ad oggetto sanzioni collegate al tributo (Agenzia delle Entrate - Risposta 29 settembre 2023, n. 441)
Definizione agevolata delle controversie tributarie: liti pendenti in Cassazione
Forniti chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle controversie tributarierelative alle liti pendenti in Cassazione aventi ad oggetto sanzioni collegate al tributo (Agenzia delle Entrate - Risposta 29 settembre 2023, n. 441)
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L'art. 1, commi da 186 a 205 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie. In particolare, il comma 186 dispone che «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».
In particolare, il comma 186 citato non contiene «specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili e, quindi, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi».
Con specifico riferimento alla definizione agevolata delle controversie aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni, si dispone che «Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata».
In tale ultima ipotesi, la lite si definisce senza versare alcun importo, vale a dire con la sola presentazione della domanda di definizione entro il termine stabilito.
Con riguardo alla distinzione tra sanzioni collegate e sanzioni non collegate al tributo, viene chiarito che di norma, le sanzioni non collegate al tributo corrispondono a quelle stabilite per le violazioni che non incidono sulla determinazione o sul versamento del tributo. Per converso, le sanzioni collegate al tributo sono quelle stabilite per le violazioni che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo.
Ciò detto, nel caso di specie, l'istante ha impugnato, limitatamente alle sanzioni ed interessi, una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo per decadenza dal beneficio della rateazione a causa dell'omesso/carente versamento dell'imposta dovuta.
La controversia ha dunque ad oggetto sanzioni derivanti dall'omesso/carente versamento di imposte che, come tali, sono collegate al tributo.
Tanto chiarito, con riguardo al quesito posto dall'istante, ossia se la controversia in esame possa essere considerata come definibile in cassazione, ai sensi del comma 190, oppure come lite avente ad oggetto sanzioni, dunque soggetta alle previsioni del comma 191, si osserva che le liti aventi ad oggetto le sanzioni “collegate ai tributi”- come quella di cui si discute - sono definibili ai sensi del comma 191 solo in caso di definizione dell'importo concernente i tributi, diversamente le stesse saranno definibili con le percentuali prevista dai commi da 186 a 190.
Pertanto, occorre innanzitutto verificare se l'importo relativo agli stessi tributi sia stato definito, anche con altra tipologia di definizione, o sia stato comunque pagato. Solo in tale ipotesi, infatti, la lite può essere definita senza versare alcun importo, vale a dire con la sola presentazione della domanda di definizione. Diversamente, in caso di mancata definizione dell'importo concernente i tributi, le liti vertenti esclusivamente sulle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono sono definibili sulla base degli importi desumibili dai commi da 186 a 190.
Nel presupposto che il tributo sia stato versato (circostanza non verificabile in questa sede), la soluzione proposta dall'istante è, dunque, condivisibile, nel senso che la controversia potrà essere definita, nel rispetto di quanto disposto dal comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, con la sola presentazione della domanda di definizione entro il 30 settembre 2023, senza versamento di alcun importo.
di Daniela Nannola
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