venerdì, 29 settembre 2023 | 17:16

Definizione agevolata delle controversie tributarie: modello IPEA

I chiarimenti del Fisco sulla presentazione del modello Ipea (Agenzia delle Entrate - Risposta 29 settembre 2023, n. 442)

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Definizione agevolata delle controversie tributarie: modello IPEA

I chiarimenti del Fisco sulla presentazione del modello Ipea (Agenzia delle Entrate - Risposta 29 settembre 2023, n. 442)

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Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione Finanziaria, l'istante riferisce di aver ricevuto - in qualità di consolidante e di consolidata - alcuni avvisi di accertamento, ai fini IRES e IRAP, relativi agli anni di imposta 2012 e 2013, con cui è stato accertato un maggiore imponibile e, di conseguenza, maggiori imposte.
La società ha presentato il modello IPEA (e non il modello IPEC, in accordo con l'ufficio accertatore, in quanto, nel frattempo, incorporando la consolidata, aveva interrotto il consolidato fiscale) chiedendo di portare in diminuzione dei maggiori imponibili accertati le perdite dell'anno, nonché quelle pregresse utilizzabili. In accoglimento della citata istanza, l'ufficio ha dedotto le perdite dalla maggior base imponibile accertata per entrambe le annualità.
La Commissione tributaria ha accolto i ricorsi presentati dall'istante avverso gli avvisi di accertamento e le decisioni dei giudici di primo grado sono state confermate anche in appello. Al 1° gennaio 2023, quindi, le liti risultano pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione su ricorsi presentati dall'Ufficio.
Tanto premesso, l'istante intende presentare domanda di definizione agevolata, ai sensi dell'articolo 1, commi 186 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, a tal proposito, in merito alla perdite fiscali dedotte, chiede di sapere se possa considerare di nuovo disponibili tali perdite fiscali in abbattimento di redditi imponibili futuri non oggetto di accertamento (e nel caso specifico relativamente ad annualità per cui i termini di presentazione delle dichiarazioni non sono ancora scaduti), qualora la stessa versasse l'imposta dovuta per la Definizione delle Liti Pendenti includendo nel calcolo oltre che l'imposta accertata anche l'imposta virtuale sulle perdite fiscali, senza scomputare da tale importo dovuto per la Definizione le suddette imposte virtuali.
Per il Fisco al fine di determinare l'imposta da versare per definire la controversia - una volta calcolato il valore della lite, tenendo conto di quanto accertato al lordo delle perdite, si può abbattere il reddito corrispondente all'imposta dovuta (pari al 5 per cento di quella accertata) con le perdite scomputate, senza alcuna possibilità di “affrancamento” delle medesime.

di Daniela Nannola

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