Reiterate condotte lesive dell'onore e della dignità altrui: legittimo il licenziamento
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 13 marzo 2023, n. 7225, ha dichiarato legittimo il licenziamento della dipendente addetta alla Polizia Municipale che aveva reiterato gravi condotte lesive dell'onore e della dignità del Comandante e degli altri Sottufficiali, nonchè denigratorie per l'intero Comando ed il Comune.
Reiterate condotte lesive dell'onore e della dignità altrui: legittimo il licenziamento
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 13 marzo 2023, n. 7225, ha dichiarato legittimo il licenziamento della dipendente addetta alla Polizia Municipale che aveva reiterato gravi condotte lesive dell'onore e della dignità del Comandante e degli altri Sottufficiali, nonchè denigratorie per l'intero Comando ed il Comune.
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Un Comune applicava nei confronti di una sua dipendente addetta alla Polizia Municipale la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei giorni, per avere la predetta denigrato il Comandante del Corpo, attribuendogli un comportamento scorretto ed irrispettoso ed il Corpo stesso, esprimendo su di esso un giudizio negativo e tale da far desumere lo svolgimento al suo/interno di attività illecite, oltre che per avere gravemente diffamato un collega, attribuendogli comportamenti sessualmente molesti ed osceni ed avere tenuto un comportamento scorretto nei riguardi di altro superiore; successivamente, la dipendente aveva sporto denuncia nei confronti del Comandante e di altri colleghi, rappresentando vari episodi a suo avviso di rilevanza penale.
Il procedimento penale in questione, però, era stato archiviato e il Comune aveva quindi aperto un nuovo procedimento disciplinare nei confronti della lavoratrice, conclusosi con il licenziamento senza preavviso.
La Suprema Corte ha confermato la legittimità del provvedimento di recesso senza preavviso, rilevando come ricorressero tutti gli elementi di fatto della fattispecie di cui all'art. 55-quater lett. e), del d.lgs. 165/2001 sotto il profilo della reiterazione di gravi condotte lesive dell'onore e della dignità personale altrui e ciò sulla base di quanto già accertato dalla Corte d’appello, ovverosia della plurima condotta denigratoria verso il Comandante ed i colleghi e della calunnia nei confronti dei colleghi e del Comandante, quest'ultima accertata con sentenza penale in giudicato.
Quelle in questione risultavano, dunque, condotte indubbiamente gravi, non solo per la reiterazione, ma per il fatto di essere state rivolte contro il Comandante ed il Corpo di Polizia, ovvero contro l'Istituzione di appartenenza, e per lo sfociare delle stesse, infine, anche in un ambito di rilievo penale.
di Chiara Ranaudo