mercoledì, 27 maggio 2026 | 11:12

EVR per i lavoratori dell’Edilizia Industria di Chieti e Pescara

Con accordo dell'11 febbraio 2026 si è determinato l’EVR per il settore dell'Edilizia Industria di Chieti e Pescara con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e fino a tutto il 31 dicembre 2026 (Cod. CNEL F012)

EVR per i lavoratori dell’Edilizia Industria di Chieti e Pescara

Con accordo dell'11 febbraio 2026 si è determinato l’EVR per il settore dell'Edilizia Industria di Chieti e Pescara con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e fino a tutto il 31 dicembre 2026 (Cod. CNEL F012)

In data 11 febbraio 2026, l’ANCE Chieti Pescara e le OO.SS. territoriali - FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL - hanno firmato l’accordo per la verifica e determinazione dell’EVR da erogare ai lavoratori del settore dell’Edilizia Industria per l’anno 2026

Premesso che le Parti hanno pattuito con accordo del 4 marzo 2022, in deroga alla percentuale pattuita a livello nazionale, di innalzare al 6% il limite massimo di erogazione dell’EVR e limitatamente alle Province di Chieti e Pescara, in sede di verifica dei parametri territoriali, hanno accertato che per il triennio 2022/2024 sul triennio 2023/2025 sono due positivi e due negativi. Pertanto l’EVR erogabile per l’anno 2026 è pari al 50% della percentuale pattuita.

Alla luce di quanto sopra le Aziende che operano nelle Province di Chieti e Pescara con decorrenza dal 1° gennaio 2026, devono corrispondere l’Elemento Variabile della Retribuzione nei modi e termini di seguito riportati:

Le imprese devono corrispondere l’EVR, agli operai e agli impiegati qualora dal confronto a livello aziendale tra i dati riguardanti il triennio 2023/2025 in rapporto al precedente triennio 2022/2024, relativi a:

- ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni;

- volume d’affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali

risulti che entrambi i parametri aziendali siano pari o positivi.

Per l’anno in corso l’EVR stabilito nella misura ridotta 50% del 6% dei minimi tabellari vigenti alla data del 1° luglio 2014, come riportato nelle tabelle che seguono:

EVR per gli Operai delle Province di Chieti e Pescara in vigore dal 1° gennaio 2026

Vedi tabella

EVR

Operaio IV liv.

Operaio spec.to

III liv.

Operaio qual.to

II liv.

Manovale spec.to

I liv.

Custode e guardiano

Guardiano port. e cust. con alloggio

EVR

0,20

0,19

0,17

0,14

0,13

0,12

EVR per gli Impiegati delle Province di Chieti e Pescara in vigore dal 1° gennaio 2026

Vedi tabella

CATEGORIA

EVR

7° livello

48,92

6° livello

44,03

5° livello

36,69

4° livello

34,25

3° livello

31,80

2° livello

28,62

1° livello

24,46

Qualora a livello aziendale, uno solo dei parametri risultasse negativo, l’Azienda si avvarrà, seguendo le procedure previse dalla contrattazione, della possibilità di applicazione dell’EVR in misura ridotta. Laddove entrambi i parametri risultassero negativi, l’EVR non sarà erogato.

Resta fermo quanto previsto dall’art. 38 del vigente CCNL per le imprese con solo impiegati e per quelle di nuova costituzione.

di Connie Ronga

Fonte Contrattuale