Commercialisti: focus sul rischio penale dell’esperto facilitatore
Pubblicato dai Commercialisti il documento di ricerca “Il rischio penale dell’attività dell’esperto facilitatore nella composizione negoziata” (CNDCEC - comunicato 17 luglio 2025)
Commercialisti: focus sul rischio penale dell’esperto facilitatore
Pubblicato dai Commercialisti il documento di ricerca “Il rischio penale dell’attività dell’esperto facilitatore nella composizione negoziata” (CNDCEC - comunicato 17 luglio 2025)
Il documento, soffermandosi sulla composizione negoziata, esamina i potenziali profili delle responsabilità penali dell'esperto indipendente.
Muovendo dalla definizione contenuta dal Codice della crisi e soffermandosi sulle indicazioni fornite in ordine all'attività di facilitatore che lo stesso Codice gli attribuisce, enfatizzando la circostanza che l'attività dell'esperto non è equiparabile a quella dell'attestatore, il documento sgombra il campo da possibili equivoci interpretativi e spiega come l'esperto non sia investito di un munus pubblicistico, tale da poter essergli contestate ipotesi riconducibili ai delitti dei pubblici ufficiali.
Nella parte conclusiva, il documento si sofferma sulla problematica possibilità che l'esperto possa essere chiamato a rispondere, in ossequio alle ordinarie regole che disciplinano il concorso di persone per eventuali reati commessi dall'imprenditore, o da altri soggetti con i quali sia entrato in rapporto, dei reati di bancarotta, fornendo indicazioni utili a perimetrare il campo della rilevanza penale di atti od omissioni dell'esperto.
Nello sviluppare il ragionamento in relazione ai delitti di bancarotta, il documento precisa come il coinvolgimento dell’esperto in un’accusa di bancarotta non potrà in ogni caso prescindere dalla rigorosa dimostrazione dell’esistenza di un suo contributo alla realizzazione del fatto, accompagnata dalla prova della rappresentazione e della volontà di commettere l’illecito assieme all’imprenditore, con rigorosa dimostrazione, tanto dell’effettiva sussistenza di un contributo alla realizzazione di un fatto rilevante a titolo di bancarotta, quanto del relativo dolo in capo all’esperto.
Con specifico riferimento all’incisività di un’eventuale omissione da parte dell’esperto, a titolo d’esempio, per non avere impedito fatti di reato dei quali sia venuto al corrente, una puntuale ricognizione del corredo legislativo porta a escludere che in capo all’esperto facilitatore possa essere ravvisata una posizione di garanzia, penalmente rilevante ai sensi del vigente codice penale, rispetto all’integrità del patrimonio societario e delle garanzie dei creditori.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
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