giovedì, 17 luglio 2025 | 17:26

Fondo di solidarietà del Trentino: adeguamento al riordino degli ammortizzatori sociali

L'Inps fornisce le istruzioni per l'accesso alle prestazioni ordinarie e integrative erogate dal Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento in seguito all'adeguamento del Fondo stesso al riordino degli ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro (Inps - circolare 16 luglio 2025, n. 112)

Fondo di solidarietà del Trentino: adeguamento al riordino degli ammortizzatori sociali

L'Inps fornisce le istruzioni per l'accesso alle prestazioni ordinarie e integrative erogate dal Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento in seguito all'adeguamento del Fondo stesso al riordino degli ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro (Inps - circolare 16 luglio 2025, n. 112)

In data 5 ottobre 2022 le sigle sindacali costituenti il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, cd. Fondo di solidarietà del Trentino (di seguito Fondo) hanno approvato l'adeguamento delle regole di funzionamento del Fondo alla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro.

Il nuovo regolamento del Fondo è stato approvato con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 15 novembre 2023.

Rispetto alla previgente disciplina, le novità più rilevanti riguardano l'ampliamento della platea dei soggetti rientranti nella disciplina del Fondo, la durata e la misura dell'assegno di integrazione salariale, l'applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie e una nuova formulazione dell'aliquota ordinaria di contribuzione.

Vediamo in dettaglio le istruzioni fornite dall'Inps in merito.

Finalità

Il Fondo ha lo scopo di:

a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria;

b) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto alle prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;

c) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni;

d) assicurare il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore dei lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a 3 anni;

e) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell'Unione europea.

Datori di lavoro

Possono aderire al Fondo i datori di lavoro privati già aderenti a Fondi di solidarietà bilaterali che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia di Trento. I datori di lavoro aderenti al Fondo possono aderire ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti a livello nazionale; in tale caso, a decorrere dalla data di adesione ai Fondi di solidarietà bilaterali, i datori di lavoro non sono più soggetti alla disciplina del Fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.

Rientrano, invece, obbligatoriamente nel campo di applicazione del Fondo i datori di lavoro privati, a prescindere dalla consistenza dell'organico, appartenenti a settori che non rientrano nell'ambito della CIGO, per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali e che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

Lavoratori

Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori subordinati, compresi coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipo e i lavoratori a domicilio, che, alla data della domanda di concessione del trattamento, abbiano un'anzianità di lavoro effettivo, presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione, di almeno 30 giorni anche non continuativi e cumulabili in diversi contratti di lavoro con il medesimo datore di lavoro.

In caso di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, l'anzianità di effettivo lavoro si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata.

Per gli apprendisti, alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente all'ammontare delle ore di sospensione o riduzione fruite.

Sono esclusi dalle prestazioni del Fondo, i dirigenti, i dipendenti pubblici e le altre figure professionali escluse dalla normativa statale.

Prestazioni


Il Fondo garantisce le seguenti prestazioni ordinarie e integrative:

a) un assegno di integrazione salariale (AIS) a favore dei lavoratori coinvolti in processi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

b) tutele integrative, in termini di importi e durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Il Fondo può stabilire le seguenti ulteriori prestazioni:

a) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nell'ambito del quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti pensionistici nei successivi 5 anni;

b) versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni per un periodo non inferiore a 3 anni;

c) contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell'Unione europea.

Assegno di integrazione salariale

Il Fondo assicura la corresponsione di un assegno di integrazione salariale (AIS) a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

L'importo dell'AIS è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale (per l'anno 2024 corrisponde all'importo massimo lordo di 1.392,89 euro; per l'anno 2025 è pari a 1.404,30 euro).

Agli importi così determinati si applica la riduzione dell'integrazione salariale, attualmente pari al 5,84%. Pertanto, l'importo massimo mensile netto dell'AIS è pari a 1.311,56 euro per l'anno 2024, e a 1.322,05 euro per l'anno 2025.

Ai nuclei familiari senza figli a carico spetta l'assegno per il nucleo familiare (ANF) a carico della gestione del Fondo.

Per i periodi di erogazione dell'AIS, il Fondo versa alla gestione previdenziale di iscrizione dei lavoratori interessati la contribuzione correlata, utile per il conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della sua misura.

In ordine alla durata dell'AIS garantito dal Fondo sono previsti i seguenti limiti di durata:

- ai datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, una durata massima non superiore a 13 settimane per singola richiesta e, in ogni caso, nel limite di 52 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie e straordinarie in un biennio mobile. Il limite è elevato a 24 mesi nel caso di causale straordinaria per contratto di solidarietà;

- ai datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti, una durata massima non superiore a 26 settimane per singola richiesta, e in ogni caso nel limite di 52 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie e straordinarie in un biennio mobile. Il limite è elevato a 24 mesi nel caso di causale straordinaria per contratto di solidarietà;

- ai datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente oltre 15 dipendenti:

- 52 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie in un biennio mobile;

- 12 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la causale CIGS di crisi aziendale;

- 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la causale CIGS di riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;

- 24 mesi, o 36 mesi alle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 148/2015, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la causale CIGS contratto di solidarietà.

In caso di fruizione dell'AIS, viene posto a carico del datore di lavoro l'obbligo di versamento di un contributo addizionale nella misura del 4 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dal lavoratore destinatario della prestazione.

L'accesso alla prestazione di assegno di integrazione salariale è preceduto dall'espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale.

Il pagamento dell'AIS è effettuato dal datore di lavoro alla fine di ogni periodo di paga unitamente all'ANF ove spettante e rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Il pagamento diretto ai lavoratori può essere autorizzato dal Comitato amministratore del Fondo, dietro espressa richiesta del datore di lavoro, solo nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dell'azienda e per serie e documentate difficoltà finanziarie.

Programmi formativi

Il Fondo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c), del D.I. 15 novembre 2023, ha la finalità di contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell'Unione europea.

L'accesso ai contributi al finanziamento di programmi formativi presuppone l'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o in mancanza, con quelle territoriali.

Tuttavia, l'accesso a tali programmi formativi è permesso anche in assenza di accordo aziendale, qualora l'intervento formativo di cui viene chiesto il finanziamento sia previsto dai contratti collettivi territoriali di tipo settoriale o intersettoriale sottoscritti da associazioni datoriali e organizzazioni sindacali provinciali firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo.

Prestazioni integrative alla NASpI

Il Fondo eroga tutele integrative delle prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro.

Le prestazioni integrative alla NASpI sono destinate ai lavoratori stagionali e ai lavoratori che hanno compiuto 58 anni di età e che non hanno ancora maturato i requisiti minimi previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

La contribuzione correlata alla prestazione è versata alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato a cura del Fondo.

Contribuzione

L'aliquota contributiva ordinaria di finanziamento al Fondo è pari:

- allo 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano almeno un dipendente e sino a 5 dipendenti;

- allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente da 5,1 a 15 dipendenti;

- allo 0,90% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 15 dipendenti.

Detta contribuzione è calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti assunti con qualsiasi tipo di contratto di apprendistato e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti in quanto non espressamente previsti dal decreto istitutivo del Fondo.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando l'obbligo di garantire l'equilibrio di bilancio del Fondo, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota dello 0,50%, può essere ridotta fino alla misura massima del 40% previa apposita delibera del Comitato da assumersi entro il 31 dicembre di ogni anno.

E' inoltre dovuto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorre alla sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, nella misura del 4 per cento delle retribuzioni perse dal lavoratore.

Nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, nonché in ambito di staffetta generazionale è previsto un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro. L'importo di tale contributo corrisponde, rispettivamente, al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata e al fabbisogno di copertura degli oneri e delle minori entrate relativi alla richiamata prestazione della staffetta generazionale.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

Inps - circolare 16 luglio 2025, n. 112