Diritto al servizio mensa per il lavoratore turnista
Il diritto di mensa ovvero l'erogazione di buoni pasto ad un dipendente con turni si collega al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o dal fatto che il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno (Cassazione - ordinanza 24 giugno 2025 n. 16938, sez. lav.)
Diritto al servizio mensa per il lavoratore turnista
Il diritto di mensa ovvero l'erogazione di buoni pasto ad un dipendente con turni si collega al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o dal fatto che il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno (Cassazione - ordinanza 24 giugno 2025 n. 16938, sez. lav.)
Una lavoratrice, dipendente turnista di un’Azienda Ospedaliera, agiva nei confronti della datrice di lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al servizio mensa istituito dalla predetta Azienda per i suoi dipendenti.
La lavoratrice, in particolare, chiedeva al giudice di dichiarare il suo diritto di accedere alla pausa mensa e/o alle garanzie ed esplicazioni delle modalità sostitutive del diritto di mensa, ovvero l'erogazione di buoni pasto, ovvero il pagamento di un contro valore in denaro, oltre alla condanna al risarcimento del danno.
La Corte d'appello di Messina, confermando la sentenza di primo grado, riteneva meritevole di accoglimento il ricorso della lavoratrice.
Avverso la sentenza d’appello l'Azienda Ospedaliera ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che il servizio mensa fosse subordinato, dalla contrattazione collettiva, alla "particolare articolazione dell'orario di lavoro" e non fosse, dunque, previsto per i lavoratori che non prestavano la loro attività nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto, ben potendo essi provvedervi prima o dopo il turno.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, rilevando, preliminarmente, che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva, ma costituisce un’ erogazione di carattere assistenziale; proprio per la tale natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono.
Ebbene, nella fattispecie in esame, secondo quanto previsto dal CCNL applicabile, il pasto andava consumato al di fuori dell'orario di lavoro, il tempo a tal fine impiegato era rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non doveva essere superiore a 30 minuti.
Da tanto si ricavava che la fruizione del pasto - ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto - fosse prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato; diversamente, non si sarebbe potuto esercitare alcun controllo sulla sua durata.
In altre parole la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» richiamata dalla contrattazione collettiva era quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
Non risultava che il godimento del diritto alla mensa fosse subordinato a specifiche fasce orarie; un’ eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata chiaramente espressa, con l'indicazione di tali fasce che non erano, invece, state previste.
Sulla base di tali presupposti, il Collegio ha concluso che il giudice del merito avesse correttamente interpretato la disposizione contrattuale, in maniera coerente con quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità che, in casi analoghi, aveva affermato che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni 13/20 e 20/7, occorre collegare le "particolari condizioni di lavoro” di cui al c.c.n.l., al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, indipendentemente dal fatto che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o dal fatto che il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno.
Di Chiara Ranaudo
Fonte normativa