Rinnovato il CCNL dei Dirigenti delle Aziende Creditizie
Sottoscritto, il 15 luglio 2025, tra l’ABI e la FABI, la FIRST-CISL, la FISAC-CGIL, la UILCA, la UNISIN, l’accordo di rinnovo del CCNL per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali
Rinnovato il CCNL dei Dirigenti delle Aziende Creditizie
Sottoscritto, il 15 luglio 2025, tra l’ABI e la FABI, la FIRST-CISL, la FISAC-CGIL, la UILCA, la UNISIN, l’accordo di rinnovo del CCNL per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali
L’accodo contratto decorre dalla data di stipulazione e scadrà, sia per la parte economica che per quella normativa, il 31 luglio 2028.
Le Parti stipulanti si incontreranno entro e non oltre il 30 settembre 2025 per la definizione del testo coordinato del contratto collettivo nazionale di lavoro
Per il periodo di vigenza del presente contratto la misura mensile dello stipendio è pari a € 6.153,85 a far tempo dal 1° agosto 2025 e a € 6.538,46 a far tempo dal 1° gennaio 2026.
Pertanto, il trattamento economico minimo annuo della/del dirigente è pari a: € 80.000 dal 1° agosto 2025 e a € 85.000 dal 1° gennaio 2026.
A far tempo dal 13 luglio 2025 la disciplina relativa agli scatti di anzianità e all’importo ex ristrutturazione tabellare è abrogata, fatti salvi lo scatto e l’importo ex ristrutturazione tabellare in corso di maturazione.
A far tempo dalla medesima data si trasforma in assegno ad personam, non riassorbibile, quanto già maturato a titolo di scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare.
L’effettuazione del periodo di prova, può essere richiesta soltanto alle/ai dirigenti di nuova assunzione e per un periodo non superiore a sei mesi.
I periodi di comporto sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonché nel caso di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e in caso di disabilità riconosciuta con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi.
Aspettativa per malattia o infortunio
Se la malattia o l’infortunio proseguono oltre i termini suindicati la/il dirigente, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 8 mesi e senza alcun effetto sul decorso dell’anzianità. La durata di più periodi di aspettativa non può tuttavia superare i 12 mesi in un quinquennio. Nei casi di malattie di carattere oncologico ovvero di patologie di analoga gravità, la durata massima dell’aspettativa di cui al presente comma è elevata a 24 mesi, fruibili continuativamente, ovvero frazionabili in due periodi.
Durante il congedo di maternità dal lavoro per gravidanza e puerperio, alla/al dirigente compete il trattamento economico in misura pari alla retribuzione goduta in servizio, anche per i periodi di interdizione anticipata (c.d. gravidanza a rischio).
Nel caso in cui sia posta a carico di Enti previdenziali l’erogazione di trattamenti sostitutivi in misura inferiore a quella di cui al comma precedente, le prestazioni in parola vengono integrate dalle imprese per la relativa differenza.
Formazione e aggiornamento professionale
Con l’obiettivo di garantire una formazione adeguata al ruolo e all’evoluzione delle competenze e la realizzazione di congrui piani formativi, le Parti invitano le imprese a utilizzare i finanziamenti del Fondo per la Formazione Continua dei Dirigenti del Terziario (FONDIR).
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale