giovedì, 17 luglio 2025 | 11:27

Cassazione: tassazione separata degli emolumenti arretrati

Con l’ordinanza n. 14296 del 29 maggio 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla corretta applicazione della tassazione separata agli emolumenti arretrati derivanti da differenze retributive per mansioni superiori riconosciute da sentenza, riaffermando il principio di protezione del contribuente da imposizioni sproporzionate

Cassazione: tassazione separata degli emolumenti arretrati

Con l’ordinanza n. 14296 del 29 maggio 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla corretta applicazione della tassazione separata agli emolumenti arretrati derivanti da differenze retributive per mansioni superiori riconosciute da sentenza, riaffermando il principio di protezione del contribuente da imposizioni sproporzionate


La vicenda trae origine dalla cartella di pagamento notificata a un contribuente relativa all’IRPEF su emolumenti arretrati percepiti nel 2010 ma riferiti al periodo 1993-1998, per differenze retributive dovute a mansioni superiori svolte e successivamente riconosciute per effetto di una sentenza. La Commissione tributaria provinciale di La Spezia accoglieva il ricorso del contribuente, mentre la Commissione regionale della Liguria, pur escludendo le sanzioni, riteneva corretta la determinazione dell’imposta da parte dell’Agenzia delle Entrate, applicando l’aliquota dell’anno di percezione.

Il contribuente ricorreva quindi in Cassazione, lamentando la violazione degli art. 17 e 21, DPR 22 maggio 1986, n. 917, che disciplinano la tassazione separata. In particolare, contestava l’erronea interpretazione dell'art. 17, comma 3 d.P.R. n. 917/1986, che stabilisce un criterio specifico per la determinazione dell’aliquota da applicare agli emolumenti arretrati: questa deve essere quella corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del biennio anteriore al momento in cui è sorto il diritto alla percezione, non dell’anno di effettivo incasso.

La Corte ha accolto il ricorso, ribadendo che gli emolumenti arretrati derivanti da eventi non dipendenti dalla volontà delle parti – come nel caso di una sentenza – rientrano nel regime di tassazione separata, proprio per evitare un’aggravio fiscale ingiustificato. L’interpretazione adottata dal giudice d’appello, che aveva fatto concorrere le somme al reddito complessivo del 2010, determinando un’aliquota oltre il 30%, è stata dunque giudicata illegittima.

La Corte ha inoltre precisato che l’esclusione della tassazione separata è prevista solo nei casi in cui il ritardo nella corresponsione sia dovuto a volontà concorde tra le parti, oppure rientri in un ritardo “fisiologico” (es. entro 120 giorni), cosa che non ricorreva nella fattispecie, essendo decorso oltre un decennio.

In conclusione, la Cassazione ha cassato la sentenza della CTR della Liguria e rinviato la causa ad altra sezione della stessa Corte regionale, imponendo di attenersi al principio secondo cui l’aliquota per la tassazione separata deve essere calcolata sulla base del reddito del biennio anteriore al momento in cui è sorto il diritto alla percezione dell’emolumento, non all’anno in cui è stato effettivamente incassato. Spetterà ora al giudice di rinvio anche pronunciarsi sulle spese del giudizio di legittimità.

di Anna Russo

Fonte normativa

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