mercoledì, 16 aprile 2025 | 10:54

Licenziamento in prova: inapplicabile il termine decadenziale per l’ impugnazione

La normativa sui licenziamenti individuali (L n. 604/1966 modificata nel 2010) è applicabile soltanto nel caso in cui l'assunzione diventi definitiva e comunque quando siano decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro; non si estende ai casi di recesso intimato durante il periodo di prova (Cassazione - ordinanza 08 aprile 2025 n. 9282, sez. lav.)

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Licenziamento in prova: inapplicabile il termine decadenziale per l’ impugnazione

La normativa sui licenziamenti individuali (L n. 604/1966 modificata nel 2010) è applicabile soltanto nel caso in cui l'assunzione diventi definitiva e comunque quando siano decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro; non si estende ai casi di recesso intimato durante il periodo di prova (Cassazione - ordinanza 08 aprile 2025 n. 9282, sez. lav.)

Il caso

La Corte d'Appello di Venezia confermava la sentenza di primo grado di rigetto, per intervenuta decadenza, dell'impugnativa del licenziamento per mancato superamento del periodo di prova intimato dalla società datrice di lavoro ad un proprio dipendente, assunto con qualifica di business developer, con patto di prova di 60 giorni.
In particolare, la Corte territoriale osservava che il lavoratore aveva rispettato il termine di impugnazione stragiudiziale con richiesta del tentativo di conciliazione, ma non aveva rispettato il termine di 60 giorni per il deposito del ricorso giudiziale; tale deposito, ad avviso dei giudici di appello, doveva ritenersi avvenuto oltre il termine di decadenza, in quanto era stata richiesta l'attivazione di tentativo di conciliazione davanti alla Commissione paritetica, non accettato dal datore con comportamento concludente, consistito nel non depositare alcuna memoria nei 20 giorni successivi alla comunicazione della convocazione ai sensi dell'art. 410, co. 7, c.p.c..
Per la cassazione della sentenza d'appello il lavoratore ha proposto ricorso, lamentando, tra i motivi, che la Corte avesse errato nell’applicare al caso di specie la L n. 604/1966, che all'art. 10 ne esclude l'applicabilità ai lavoratori assunti in prova prima che l'assunzione sia divenuta definitiva, circostanza non verificatasi nella fattispecie in esame.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, evidenziando che, con l’applicazione della disciplina della decadenza dell'impugnazione del licenziamento in caso di richiesta di tentativo di conciliazione non seguita da deposito del ricorso entro 60 giorni dal rifiuto datoriale, la Corte di merito non aveva considerato la particolare natura del rapporto di lavoro in controversia e del relativo recesso, avvenuto durante il periodo di prova.
A riguardo il Collegio ha ricordato che la specificità del rapporto era espressamente rilevante, nel caso di specie, per effetto dell'art. 10, L n. 604/1966, secondo cui, invero, il regime decadenziale previsto dall'art. 32, L n. 183/2010 si applica alle ipotesi di allontanamento dal lavoro espressamente indicate e non, quindi, al recesso intimato durante il periodo di prova, che non può rientrare, per la particolare valenza che connota tale istituto, nei casi "di invalidità del licenziamento" menzionati nel predetto articolo, riferibili unicamente alle ipotesi di recesso unilaterale del datore da un rapporto di lavoro che sia già in essere o perfezionato. 
Da tanto discende che la normativa sui licenziamenti individuali di cui alla L n. 604/1966 novellata nel 2010 è applicabile soltanto nel caso in cui l'assunzione diventi definitiva e comunque quando siano decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro; a ciò i giudici di legittimità hanno aggiunto che il fatto che il legislatore non abbia menzionato il recesso intervenuto durante il periodo di prova nell'elenco delle fattispecie sottoposte alla nuova disciplina dei termini deriva proprio dalla diversa ratio che connota tale istituto rispetto al licenziamento.

di Chiara Ranaudo

Fonte normativa