martedì, 03 settembre 2024 | 16:02

Scuole Private Laiche: il nuovo CCNL firmato da Aninsei e Uil-Scuola Rua

Il 15 giugno 2024 è stato rinnovato il CCNL per il Personale della scuola non statale con la firma di Aninsei e Uil Scuola Rua (non hanno siglato Flc-Cgil, Cisl-Scuola e Snals-Confsal). Il nuovo CCNL decorre dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027

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Scuole Private Laiche: il nuovo CCNL firmato da Aninsei e Uil-Scuola Rua

Il 15 giugno 2024 è stato rinnovato il CCNL per il Personale della scuola non statale con la firma di Aninsei e Uil Scuola Rua (non hanno siglato Flc-Cgil, Cisl-Scuola e Snals-Confsal). Il nuovo CCNL decorre dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027

Firmato il 15 giugno 2024, tra Aninsei – Confindustria e Uil-Scuola RUA, il nuovo CCNL che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario occupato nelle scuole non statali, la cui decorrenza va da 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027

Retribuzione tabellare

Le retribuzioni minime spettanti nel periodo di vigenza del nuovo CCNL sono quelle risultanti dalle seguenti tabelle:

Vedi tabella

Livelli

Dal 1/1/2025

Dal 1/1/2026

Dal 1/1/2027

I

1.280,91 €

1.322,51 €

1.347,46 €

II

1.311,47 €

1.354,06 €

1.379,61 €

III

1.374,81 €

1.419,45 €

1.446,24 €

IV

1.444,47 €

1.491,38 €

1.519,52 €

V

1.539,64 €

1.589,64 €

1.619,64 €

VI

1.539,64 €

1.589,64 €

1.619,64 €

VII

1.563,21 €

1.615,67 €

1.646,17 €

VIII A

1.638,59 €

1.693,59 €

1.725,56 €

VIII B

1.727,91 €

1.785,91 €

1.819,62 €

Una Tantum

Le parti convengono di definire un importo una tantum a copertura del periodo intercorso tra la scadenza del CCNL avvenuta il 31 dicembre 2023 e la sottoscrizione del presente rinnovo. La somma pari a 100 euro per ogni livello di inquadramento spetta ai lavoratori, in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL e assunti entro il 31 dicembre 2023, e verrà erogata con la retribuzione del mese di novembre 2024.

La somma erogata è da considerarsi omnicomprensiva di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai fini del computo del TFR.

Per i lavoratori a tempo parziale, la somma è riproporzionata sulla base dell’orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro

Salario d’anzianità

A tutto il personale che al 1° gennaio 2025 abbia maturato due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Istituto è corrisposto mensilmente a partire dal 1° gennaio 2024 un salario di anzianità di 20,00 euro.

Se il personale percepiva già un salario di anzianità maturato in base ai precedenti contratti tale importo va ad incrementare quanto già percepito.

Nella tabella che segue è riportato l’importo del salario di anzianità spettante in base alla data di assunzione

Vedi tabella

Salario di anzianità importi complessivi

Decorrenza:

dal

1/1/2004

dal

1/1/2008

dal

1/1/2012

dal

1/1/2014

dal

1/1/2016

dal

1/9/2022

dal

1/1/2025

Data di assunzione prima del 31/12/1995

Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/97 + quanto sottoindicato in relazione all’anno alla data di assunzione

€ 15,00

€ 25,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 55,00

€ 70,00

€ 90,00

Dal 1/1/1996 al 31/12/2001

€ 15,00

€ 25,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 55,00

€ 70,00

€ 90,00

Dal 1/1/2002 al 31/12/2005

€ 10,00

€ 20,00

€ 30,00

€ 40,00

€ 55,00

€75,00

Dal 1/1/2006 al 31/12/2009

€ 10,00

€ 20,00

€ 30,00

€ 45,00

€ 65,00

Dal 1/1/2010 al 31/12/2011

€ 10,00

€ 20,00

€ 35,00

€ 55,00

Dal 1/1/2012 al 31/12/2013

€ 10,00

€ 25,00

€ 45,00

Dal 1/1/2014 al 31/8/2020

€ 15,00

€ 35,00

Dal 1/9/2020 al 31/12/2023

€20,00

Se la maturazione avverrà dopo il limite del 1° gennaio 2025, non spetta il salario di anzianità.

Classificazione del personale

Le parti nell’intento di valorizzare l’importante figura dell’Educatore della prima infanzia, ne convengono l’inquadramento dal III al IV livello retributivo, equiparandola così al Insegnante della scuola dell’infanzia.

Previdenza complementare

ANINSEI individua entro il 31 ottobre 2026, un Fondo Negoziale di previdenza complementare che dia adeguate garanzie, al quale affidare la previdenza complementare. Dal 1° gennaio 2027, il lavoratore che aderisce al Fondo e il datore di lavoro versano ciascuno una contribuzione minima pari all’1% della retribuzione mensile tabellare lorda, in atto al 31 dicembre 2026.

Tale contributo non costituisce reddito imponibile ed è assoggettato al solo contributo di solidarietà pari al 10%.

Assistenza Sanitaria Integrativa

Le Parti convengono di affidare assistenza sanitaria integrativa al fondo FASIOPEN con sede in Roma, al quale le Aziende aderiscono dal 1° gennaio 2025.

Il contributo aziendale complessivo minimo pro-capite è pari a 120 euro annui per tutto il personale assunto a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale.

Resta inteso che eventuali trattamenti migliorativi potranno essere definiti attraverso la contrattazione di secondo livello e in conformità alla struttura della assistenza sanitaria integrativa è faco1tà del dipendente aderente al fondo aggiungere a proprie spese la copertura per familiari di norma fiscalmente a carico e/o estendere a proprie spese la copertura sanitaria per moduli aggiuntivi.

Il contributo di cui al presente articolo non costituisce, reddito imponibile ed è assoggettato al solo contributo di solidarietà pari al 10%.

di Connie Ronga

Fonte Contrattuale