Welfare Contrattuale nelle Case di Cura (Anpit-Cisal)
A partire dall’anno 2024 è stato regolamentato il Welfare Contrattuale, a favore dei dipendenti delle Case di Cura (Anpit-Cisal) e dei Servizi Assistenziali e Socio Sanitari (Anpit-Cisal)
Welfare Contrattuale nelle Case di Cura (Anpit-Cisal)
A partire dall’anno 2024 è stato regolamentato il Welfare Contrattuale, a favore dei dipendenti delle Case di Cura (Anpit-Cisal) e dei Servizi Assistenziali e Socio Sanitari (Anpit-Cisal)
Le Parti con entrambi i rinnovi contrattuali, Case di Cura (Anpit-Cisal) e Servizi Assistenziali e Socio Sanitari (Anpit-Cisal), hanno concordato un “Welfare Contrattuale” obbligatoriamente dovuto al Lavoratore, così come successivamente definito.
Le prestazioni di Welfare Contrattuale saranno erogate tramite Accordi aziendali di Secondo Livello o mediante Regolamento aziendale, con beneficiari tutti i Lavoratori, anche per il tramite delle piattaforme convenzionate con l’En.Bi.C..
In alternativa a quelle convenzionate con l’Ente Bilaterale, potrà essere deliberata una diversa piattaforma di servizi Welfare, sempre tramite Accordo di Secondo Livello tra Azienda e RSA assistita da un Delegato, ferma restando la garanzia degli importi di Welfare Contrattuale.
Le Parti, riconoscendo l’importanza e la convenienza per i Lavoratori delle prestazioni di Welfare, concordano quanto segue.
Valori di Welfare Contrattuale
A partire dal 2024, il Datore di lavoro erogherà al Lavoratore, entro il 31/12 di ogni anno, il Welfare Contrattuale pari ai valori sottoindicati:
Welfare Contrattuale dal 2024
Livello | Dal 2024 |
Dirigente | 1.000,00/anno (in quote mensili maturate di € 83,33) |
Quadro | 600,00/anno (in quote mensili maturate di € 50) |
A1 e A2 | 400,00/anno (in quote mensili maturate di € 33,33) |
B1 e B2 - Operatori di Vendita di 1° e 2° Cat. | 300,00/anno (in quote mensili maturate di € 25) |
C1, C2 - Operatori di Vendita di 3° e 4° Cat., D1 e D2 Lavoratori Discontinui | 250,00/anno (in quote mensili maturate di € 20,83) |
Tale Welfare sarà a disposizione di tutti i Lavoratori in forza che abbiano superato il Patto di prova all’atto dell’accredito, secondo le previsioni che saranno pattuite in sede aziendale, mediante Accordo o Regolamento e/o con utilizzo delle apposite piattaforme. Le Parti stabiliscono l’erogazione annuale del Welfare Contrattuale, fermo restando che, in caso di cessazione del Lavoratore, lo stesso avrà diritto a ricevere le quote di Welfare maturate mensilmente secondo quanto riportato nella tabella precedente. A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 giorni sarà considerata mese intero.
Gli importi di Welfare Contrattuale dovranno considerarsi distinti e non assorbibili rispetto ad eventuali prestazioni di Welfare Aziendale, sostitutivo del Premio di Risultato, e saranno in aggiunta agli eventuali benefici di analoga natura già presenti presso la Società. Analogamente, in caso di passaggio di CCNL, il Welfare Contrattuale dovrà essere aggiuntivo al trattamento economico da garantire al Lavoratore secondo i criteri di Allineamento.
I valori di Welfare Contrattuale saranno spettanti a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro Categoria, dal tipo di contratto di lavoro subordinato che sia stato sottoscritto: tempo indeterminato o determinato; lavoro somministrato; a tempo pieno o parziale, purché il tempo medio ordinario lavorato sia almeno pari a 20 (venti) ore settimanali; lavoratori apprendisti; lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità, telelavoratori o lavoratori "Agili". Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale. Sono invece esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita.
I valori di Welfare Contrattuale dovranno essere utilizzati entro 12 mesi dalla loro messa a disposizione del Lavoratore, con l’attenzione di evitare il superamento dei limiti legali di utilizzo previsti per ciascun anno di calendario. Per questo, salvo diverso Accordo Aziendale di Secondo Livello, decorso il termine, essi scadranno senza alcun diritto di rimborso o di tardiva prestazione sostitutiva.
di Flavia Sansone