Conversione DL sport: disciplina per dipendenti pubblici e volontari
Il Decreto Legge 31 maggio 2024 n. 71 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina del lavoro sportivo nell'area del dilettantismo da parte dei dipendenti pubblici e dei volontari. Tuttavia, in sede di conversione, la disposizione contenuta nell'art. 3 è rimasta sostanzialmente invariata (L 29 luglio 2024 n. 106)
Conversione DL sport: disciplina per dipendenti pubblici e volontari
Il Decreto Legge 31 maggio 2024 n. 71 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina del lavoro sportivo nell'area del dilettantismo da parte dei dipendenti pubblici e dei volontari. Tuttavia, in sede di conversione, la disposizione contenuta nell'art. 3 è rimasta sostanzialmente invariata (L 29 luglio 2024 n. 106)
Dal 1° giugno 2024, le prestazioni dei volontari sportivi non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile
I rimborsi:
- non concorrono a formare il reddito del percipiente;
- concorrono al superamento del limite di non imponibilità previdenziale di 5.000 euro (art. 35, co. 8-bis, DLgs 28 febbraio 2021 n. 36) e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento;
- concorrono al superamento del limite di non imponibilità fiscale di 15.000 euro ai fini Irpef previsto per i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo (art. 36, co. 6, DLgs 28 febbraio 2021 n. 36);
- concorrono al superamento del limite di non imponibilità fiscale di 85.000 euro ai fini Irap previsto per i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo (art. 36, co. 6, DLgs 28 febbraio 2021 n. 36).
In tema di compatibilità del lavoro sportivo retribuito svolto da dipendenti pubblici confermata la semplificazione nel caso di compensi non superiori a 5.000 euro annui. In tal caso, al pari delle attività di volontariato nell'area dello sport dilettantistico, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, non è più necessario ottenere l'autorizzazione, ma è sufficiente la preventiva comunicazione all'amministrazione di appartenenza.
Inoltre, la comunicazione dei compensi erogati ai dipendenti pubblici per le prestazioni di lavoro sportivo è effettuata entro i 30 giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente, invece del termine di 15 giorni dall'erogazione del compenso previsto per la generalità degli incarichi svolti dai pubblici dipendenti al di fuori del rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza.
di Francesca Esposito
Fonte normativa
- L 29 luglio 2024 n. 106