Trasferimento ramo d’azienda tra stabili organizzazioni: chiarimenti sulla territorialità
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 28 settembre 2023 n. 438, ha fornito chiarimenti sul trasferimento di ramo d’azienda tra due stabili organizzazioni italiane appartenenti a due distinti gruppi multinazionali esteri
Trasferimento ramo d’azienda tra stabili organizzazioni: chiarimenti sulla territorialità
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 28 settembre 2023 n. 438, ha fornito chiarimenti sul trasferimento di ramo d’azienda tra due stabili organizzazioni italiane appartenenti a due distinti gruppi multinazionali esteri
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Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate attiene alla territorialità IVA di un trasferimento di ramo d'azienda tra due stabili organizzazioni localizzate in Italia, di due differenti società estere, appartenenti a Gruppi diversi.
A riguardo, numerosi documenti di prassi chiariscono che la nozione di azienda rilevante ai fini fiscali coincide con quella prevista dalla disciplina civilistica di cui all'art. 2555 del codice civile che qualifica l'azienda come “il complesso dei beni organizzato dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, da intendersi dunque quale universitas (n.d.r. totale o parziale) di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridicoeconomici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa e non i singoli beni che compongono l'azienda stessa”.
Concepita l'azienda o il ramo d'azienda in questi termini, ossia come complesso organico di beni, rapporti e diritti, unitariamente considerati, la territorialità IVA del suo trasferimento non può essere disciplinata dalle disposizioni relative alle prestazioni di servizi, essendo il ramo d'azienda composto principalmente da beni immaterialì.
Si fa altresì presente che l'art. 2, co. 3, del Decreto IVA elenca una serie di operazioni che, pur avendo tutti i requisiti per essere cessioni di beni, non sono considerate tali in virtù di norme ad hoc che le escludono dal campo di applicazione dell'IVA.
I trasferimenti, anche mediante conferimento, di aziende e rami d'azienda sono fuori campo IVA a seguito dell'esercizio da parte dell'Italia dell'opzione di cui all'articolo 19 della Direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (Direttiva IVA) il cui scopo è consentire agli Stati membri di agevolare i trasferimenti di imprese o di parti di imprese, semplificandoli ed evitando di gravare la tesoreria del beneficiario di un onere fiscale smisurato, che sarebbe, in ogni caso, recuperato ulteriormente mediante detrazione dell'IVA versata a montè.
Parimenti il successivo art. 3, co. 4, del Decreto IVA individua una serie di prestazioni di servizi che, nonostante il ricorrere di tutti i requisiti, non sono considerate tali: ai fini qui d'interesse, la cessione di un contratto è una prestazione di servizi che diventa fuori campo IVA quando ha per oggetto un contratto di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'articolo 2 del Decreto IVA, che già esclude da IVA questi contratti.
Pertanto, nel caso di specie, se l'universitas di beni, materiali e immateriali, rapporti giuridici, diritti e dipendenti, goodwill/badwill configura un'azienda o ramo d'azienda, detto trasferimento, ove rispettoso anche della normativa di settore, è da considerarsi:
- territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto IVA in quanto l'azienda/ramo d'azienda è ivi localizzata;
- effettuato tra due soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato. Per l'articolo 7, co. 1, lett. d) del Decreto IVA, infatti, è un soggetto passivo IVA stabilito nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione ivi localizzata di soggetto domiciliato o residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute;
- fuori campo IVA ai sensi dell'articolo 2, co. 3, lett. b) del Decreto IVA, conformemente all'articolo 19 della Direttiva IVA, cui consegue l'attrazione di tale fattispecie nell'ambito dell'imposta di registro in virtù del principio c.d. di alternatività IVA/registro recato dall'art. 40, DPR n. 131/1986.
Fonte: Agenzia delle Entrate - risposta 28 settembre 2023 n. 438
di Patrizio Petricelli
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